Art. 23.
(Titoli artistico-professionali e graduatorie provinciali degli abilitati).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, su parere vincolante del CNAM, sono predisposte le tabelle di valutazione dei titoli culturali, didattici e artistico-professionali degli aspiranti all'insegnamento per le classi di concorso di cui alla presente legge, comprese le classi di concorso 31/A, 32/A e 77/A, sulla base di criteri qualitativi riconosciuti in ambito internazionale. Alla valutazione dei titoli artistico-professionali non si applica alcun tetto massimo.

 

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Ogni quinquennio il CNAM provvede alla revisione e all'eventuale aggiornamento dei criteri e delle tabelle di valutazione.
      2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con ordinanza del Ministro dell'istruzione sono predisposte nuove graduatorie provinciali degli abilitati per le classi di concorso previste dalla presente legge, comprese quelle già esistenti alla data di entrata in vigore della stessa.