1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, su parere vincolante del CNAM, sono predisposte le tabelle di valutazione dei titoli culturali, didattici e artistico-professionali degli aspiranti all'insegnamento per le classi di concorso di cui alla presente legge, comprese le classi di concorso 31/A, 32/A e 77/A, sulla base di criteri qualitativi riconosciuti in ambito internazionale. Alla valutazione dei titoli artistico-professionali non si applica alcun tetto massimo.